Approvata e stravolta, arriva la “Bolkestein”

Questa appena conclusa è stata una settimana decisiva per il futuro delle attività dei servizi nell’Unione europea. Dopo due anni di dure contestazioni e continui stravolgimenti, il parlamento europeo di Strasburgo ha definitivamente approvato mercoledì la Bolkestein[//], la direttiva sulla liberalizzazione dei servizi che prende il nome dell’ex Commissario Europeo al mercato interno Frits Bolkestein (nella foto) che l’aveva presentata alla commissione europea nel 2004. A favore della manovra hanno votato il partito popolare europeo, i socialisti e i liberali, contrari invece i parlamentari della sinistra radicale. Ora che il Parlamento di Strasburgo ha dato il suo consenso, il provvedimento potrà essere ratificato dal Consiglio europeo entro fine anno e dopo questo passaggio gli stati membri avranno due anni per recepire la direttiva. L’obiettivo della direttiva, anche se in corsa ha subito più di qualche aggiustamento, è la creazione di un mercato europeo unitario dei servizi, nel quale imprese e professionisti potranno più facilmente fornire le loro prestazioni all’interno degli altri paesi Ue. Questo dovrebbe rendere più snello e dinamico il comparto dei servizi in Europa, che oggi rappresenta il 70% del Prodotto interno dell’Unione ma soltanto il 20% degli scambi tra gli Stati membri. La Bolkestein così come approvata stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l’esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori nonché la libera circolazione dei servizi, «assicurando nel contempo un elevato livello di qualità dei servizi stessi». Il testo precisa che le nuove regole «non riguardano la liberalizzazione dei servizi d’interesse economico generale riservati a enti pubblici o privati, né la privatizzazione di enti pubblici che forniscono servizi». La Bolkestein non riguarda neppure l’abolizione di monopoli che forniscono servizi né gli aiuti concessi dagli Stati membri cui si applicano le regole comunitarie di concorrenza. Non viene pregiudicata la libertà di definire da parte dei singoli paesi, in conformità del diritto comunitario, i servizi d’interesse economico generale, in che modo questi servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità delle regole sugli aiuti concessi dagli Stati, e a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti. Inoltre, non sono pregiudicate le misure adottate a livello comunitario o nazionale, in conformità del diritto comunitario, volte a tutelare o a promuovere la diversità culturale o linguistica o il pluralismo dei media e non incide sulla normativa dei paesi membri in materia di diritto penale. Non verranno toccati i temi inerenti la legislazione del lavoro, le disposizioni giuridiche o contrattuali che disciplinano le condizioni di occupazione, le condizioni di lavoro, compresa la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, e il rapporto tra datori di lavoro e lavoratori, che i paesi della Ue applicano in conformità del diritto nazionale che rispetta il diritto comunitario. Tra i servizi oggetto della direttiva, invece, rientrano numerose attività in costante evoluzione tra le quali i servizi alle imprese come la consulenza manageriale e gestionale, i servizi di certificazione e di collaudo, i servizi di gestione delle strutture, compresi i servizi di manutenzione degli uffici, i servizi di pubblicità o i servizi connessi alle assunzioni e i servizi degli agenti commerciali. Sono inoltre compresi i servizi prestati sia alle imprese sia ai consumatori, quali consulenza legale o fiscale, i servizi collegati con il settore immobiliare, come le agenzie immobiliari, l’edilizia, compresi i servizi degli architetti, la distribuzione, l’organizzazione di fiere, il noleggio di auto, le agenzie di viaggi. Rientrano anche i servizi nel settore del turismo, compresi i servizi delle guide turistiche, i servizi ricreativi, i centri sportivi, i parchi di divertimento e, nella misura in cui non sono esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva, i servizi a domicilio, come l’assistenza agli anziani. La direttiva, inoltre, non si applica nemmeno ai servizi finanziari quali l’attività bancaria, il credito, l’assicurazione e la riassicurazione, le pensioni professionali o individuali, i titoli, gli investimenti, i fondi, ai servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti. Così come sono esclusi i servizi e le reti di comunicazione elettronica. Non rientrano nel campo d’applicazione i servizi nel settore dei trasporti, compresi i servizi portuali, e i servizi delle agenzie di lavoro interinale. Sono esclusi anche i servizi sanitari, “indipendentemente dal fatto che vengano prestati o meno nel quadro di una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione e di finanziamento sul piano nazionale e dalla loro natura pubblica o privata”, i servizi audiovisivi e cinematografici, a prescindere dal modo di produzione, distribuzione e trasmissione, e i servizi radiofonici. Stando a quanto dichiarato anche dai parlamentari dopo l’approvazione, il Parlamento di Strasburgo alla fine ha imposto la sua visione. Da una parte, infatti l’obiettivo era di agevolare la libera circolazione dei servizi per ravvivare il mercato e stimolare la creazione di posti di lavoro; dall’altra, evitare una concorrenza sleale fra gli Stati membri, provocata dalle differenze fra i loro sistemi sociali e salariali e garantire la sovranità degli Stati negli ambiti del diritto del lavoro e della protezione di taluni interessi vitali. Tra le principali modifiche rispetto al primo disegno della direttiva, nella versione approvata è stata sostituita la regola secondo cui il prestatore di servizi sarebbe soggetto alla legislazione del suo paese di stabilimento quando fornisce temporaneamente un servizio in un altro Stato membro, con quella della “libera prestazione dei servizi”. Così, è stato eliminato l’automatismo inserito nella proposta iniziale, per dare un margine di manovra più ampio allo Stato membro di destinazione. In secondo luogo, i deputati hanno ridotto il numero di settori ai quali si applica la direttiva, escludendo segnatamente i servizi sanitari e quelli sociali, che non sono più coperti dalla direttiva. Restano esclusi anche i servizi d’interesse generale, i servizi finanziari, i servizi di trasporto e portuali, i servizi audiovisivi, i servizi forniti dalle agenzie di lavoro interinale, il gioco d’azzardo e i servizi di sicurezza. Da ultimo, è ora chiaramente indicato che la direttiva si applicherà senza pregiudizio per il diritto del lavoro e il diritto sociale. È stato soppresso ogni riferimento al distaccamento temporaneo dei lavoratori in uno Stato diverso da quello in cui è stabilita l’impresa di servizi. Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail