Impianti fotovoltaici: risarcimento per ritardo installazioni

È recente la sentenza del Tribunale di Verona che ha condannato un’impresa che opera nelle energie rinnovabili a risarcire un consumatore assistito da Adiconsum Verona. Il cittadino veronese aveva concluso un contratto per un impianto di 6 Kw al costo di 30.000 euro. La ditta si era impegnata a concludere l’impianto entro sei mesi. Tuttavia, il termine non è stato rispettato e il ritardo ha causato danni. Infatti, l’impianto, non essendo entrato in funzione entro il 26 agosto 2012 non ha potuto usufruire degli incentivi più favorevoli del IV conto energia. Il cittadino veronese si è rivolto ad Adiconsum e al suo legale Silvia Caucchioli per ottenere un risarcimento del danno costituito dalla differenza degli incentivi tra il IV Conto e l’assai meno favorevole V conto energia, entrato in vigore dopo il 26 agosto 2012. Il Tribunale di Verona ha condannato la società a risarcire il consumatore di € 4.591,53 per il ritardo nella realizzazione dell’impianto. «Molti consumatori hanno avuto l’illusione di ottenere incentivi e risparmiare installando piccoli impianti fotovoltaici – evidenzia Silvia Caucchioli, legale di Adiconsum Verona – Gli agenti delle ditte specializzate si recavano presso le abitazioni facendo stipulare contratti per pannelli [//]fotovoltaici. Promettevano incentivi che rendevano interessante l’investimento. Tuttavia, la normativa sugli incentivi è cambiata rapidamente diminuendoli, di anno in anno, sempre più». Dalla sentenza è emerso che era onere contrattuale della ditta procedere non solo alla realizzazione dell’impianto ma anche richiedere l’allaccio alla rete elettrica nel termine previsto di sei mesi. Dalla consulenza tecnica è emerso che la richiesta di connessione curata dall’impresa è avvenuta in ritardo verificatosi, a cascata nell’esecuzione della altre pratiche connesse. Questi ritardi hanno impedito a parte attrice di ottenere gli incentivi. «E’ importante – conclude l’avvocato – agire sempre tempestivamente in caso di inosservanza degli accordi contrattuali, come ha fatto il consumatore in questione, chiedendo l’adempimento del contratto riservandosi l’azione di risarcimento del danno». Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail