La legge sulla morte volontaria medicalmente assistita approvata dalla Camera. Ora passa al Senato

Approvata alla Camera la proposta di legge sulla morte volontaria medicalmente assistita. Ora deve passare al Senato. Hanno votato a favore 253 deputati (Pd, M5S, LeU, Più Europa), contro 117 (Lega, FI, FdI, CI, Ncl). 1 astenuto. Renzi ha lasciato ai suoi libertà di coscienza. Il testo è stato profondamente modificato rispetto alla prima versione. Potrà farne richiesta un maggiorenne, capace di intendere e di volere e di prendere decisioni libere, adeguatamente informato, coinvolto in un percorso di cure palliative. La persona dev’essere affetta da una patologia certificata dal medico di famiglia o dallo specialista che la cura, come irreversibile e a prognosi infausta oppure versare in una condizione clinica irreversibile che cagioni sofferenze fisiche e psicologiche che il richiedente ritiene intollerabili. Oppure dev’essere tenuta in vita da trattamenti la cui interruzione provocherebbe la morte.

La richiesta dev’essere attuale, informata, consapevole, libera ed esplicita e rispettare la legge n. 219 del 2017 sulle disposizioni anticipate di trattamento e dev’essere scritta (atto pubblico o scrittura privata autenticata). Se le condizioni del malato non lo consentono la richiesta può essere espressa e documentata con videoregistrazione o qualunque altro dispositivo idoneo che consenta di manifestare inequivocabilmente la volontà alla presenza di 2 testimoni. 

Il medico deve scrivere un rapporto dettagliato e documentato sulle condizioni cliniche, psicologiche, sociali e familiari del paziente e inviarlo al Comitato per la Valutazione Clinica territorialmente competente. In caso di parere favorevole, questo dovrà essere inviato presso la direzione sanitaria della Asl o Azienda ospedaliera di riferimento che dovrà garantire il decesso al domicilio o in ospedale. Per medici e infermieri è prevista l’obiezione di coscienza. La regione dovrà ad ogni modo assicurare l’espletamento delle procedure previste dalla legge.  Al personale sanitario e amministrativo coinvolto non è applicabile il reato di istigazione o aiuto al suicidio, di cui all’art. 580 e di omissione di soccorso, di cui all’art. 593 c.p. Come disposizione transitoria ai fatti di morte medicalmente assistita avvenuti prima dell’entrata in vigore della legge, anche se è già intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato, è esclusa la punibilità se al momento del fatto ricorrevano i presupposti e le condizioni richieste della legge ed era stata accertata inequivocabilmente la volontà attuale, libera, informata e consapevole della persona richiedente.

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