Nuove regole per la trasparenza pubblicitaria nel settore alimentare. Per Upa, una svolta epocale

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 18 gennaio 2007 il testo rettificato del “Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari” (Reg. CE 1924/2006,), provvedimento che rappresenta una svolta “epocale” nell’ambito della comunicazione pubblicitaria del settore alimentare, [//]in quanto interviene sul sistema lacunoso e tendenzialmente inadeguato finora utilizzato. La Commissione Europea sin dal 2003 aveva rivelato l’intento di specificare ed armonizzare rapidamente l’uso dei messaggi nutrizionali e salutistici in funzione di una maggiore tutela del consumatore ed anche al fine di dettare regole comuni nella promozione pubblicitaria di alimenti, per garantire la trasparenza all’interno del mercato comunitario. Il nuovo provvedimento incide in particolare sulla disciplina di quei messaggi che sono qualificabili come nutrizionali e salutistici. Con l’entrata in vigore del Reg. CE 1924/2006, se da un lato è stata colmata la lacuna legislativa che esisteva sull’argomento, dall’altro nuovi oneri e “sacrifici” sono stati imposti agli operatori del settore costretti alla rivisitazione totale dell’atteggiamento sino ad ora seguito nella comunicazione pubblicitaria degli alimenti, anche in relazione al mutato inquadramento giuridico di questa tipologia di messaggi di promozione. Se prima, infatti, nel rispetto del divieto imposto dalla legge dall’art. 2 D.lgs. 109/92 che vieta che l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari induca in errore il consumatore sulle caratteristiche del prodotto, ovvero evidenzi elementi in realtà comuni a tutti i prodotti dello stesso genere o vanti azioni o proprietà medicamentose, era comunque lecito esaltare determinati requisiti nutrizionali degli alimenti senza ulteriori vincoli, se veritieri ed impostati in maniera chiara e non fuorviante, la nuova disciplina ha istituito un sistema per così dire “positivo” sull’utilizzo di tali messaggi, legittimandone l’uso solo a determinate condizioni. Questi limiti sono rinvenibili nella necessità, ad esempio, che i claims nutrizionali corrispondano agli elenchi delle indicazioni ammesse stabilite dal legislatore ed alla esigenza, in determinati casi, dell’ottenimento di specifiche autorizzazioni. È palese da ciò, il maggior vincolo che la nuova normativa impone all’operatore del settore alimentare. “Non si può nascondere – afferma il presidente degli alimentaristi dell’UPA di Verona, Luca Ghira – che il meccanismo rigido e complesso del regolamento rischia di rendere gravoso, per le aziende, lo sviluppo e la comunicazione sugli aspetti e sui profili nutrizionali e salutistici dei prodotti alimentari”. Il provvedimento già in vigore entrerà in applicazione a partire dal 1° luglio 2007, anche se è prevista una fase transitoria per l’applicazione delle normative. Per ogni informazione e per copia del regolamento, Ufficio Sviluppo UPA (Paolo Ragno), tel. 045 9211524. Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail