( g.d.) La Corte Costituzionale con la sentenza n. 132 ha ribadito che il suicidio medicamente assistito è un diritto della persona. Una volta espletati tutti i passaggi giuridici e organizzativi previsti dalla legge, deve però essere l’interessato ad avviare materialmente la somministrazione del farmaco letale e non altri, che altrimenti incorrerebbero nel reato di omicidio del consenziente regolato dall’ art.579 del Codice Penale.
Suicidio autorizzato ma non eseguibile per la paralisi degli arti
La sentenza è stata emanata in seguito ad un ricorso fatto dal Tribunale di Firenze peri caso di un paziente affetto da sclerosi multipla che aveva espletato tutte le pratiche per ottenere l’organizzazione e l’assistenza da parte del Ssn, ma essendo paralizzato a tutti e 4 gli arti, non aveva la possibilità di attivare il meccanismo di somministrazione del farmaco letale.
In attesa che venga specificato un procedimento che permetta all’assistito di farlo con gli occhi o con la voce, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’intervento di un terzo.
Questi dispositivi già esistono. Bisogna solo che se ne dotino le aziende sanitarie.
