(Antonio Fasol*) Quello della libertà religiosa è senza dubbio il principio basilare su cui si fonda, consequenzialmente, tutto l’impianto, teologico, giuridico e di prassi, relativo all’esercizio stesso di qualsivoglia credenza religiosa, sia maggioritaria che minoritaria.
Si tratta di un concetto fondato sulla dignità stessa della persona umana, riconosciuto anzitutto nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (1948), che sancisce come “ognuno ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Questo diritto comprende la libertà di cambiare religione o fede religiosa e comprende anche la libertà, personalmente o comunitariamente, in pubblico o in privato, di manifestare la propria religione o la propria fede mediante l’insegnamento, la pratica, il culto e le osservanze religiose”.
Tale principio viene recepito e sviluppato anche all’interno della Chiesa cattolica, attraverso l’importante documento conciliare “Dichiarazione sulla libertà religiosa” Dignitatis Humanae, risultato peraltro di un faticoso cammino di elaborazione interna.
Nella prima parte dedicata agli aspetti generali, in particolare, viene chiaramente enunciato, oltre al diritto alla libertà in materia religiosa, anche quello “alla libertà psicologica e all’immunità dalla coercizione esterna”, che perdura anche “in coloro che non soddisfano l’obbligo di cercare la verità”.

Viene inoltre precisato che non si deve costringere la persona ad agire contro la sua coscienza e, per quanto riguarda i gruppi religiosi. Si ribadisce che devono poter esercitare liberamente la propria fede anche pubblicamente, fatte salve soltanto le esigenze di ordine pubblico.
Tale libertà viene infine estesa esplicitamente anche ai casi nei quali ad una determinata comunità religiosa venga attribuita “una speciale posizione civile”. Concetto, questo, peraltro ribadito pure da Benedetto XVI in occasione di un suo discorso pronunciato all’ONU, nel quale ha richiamato la necessità di tutelare i diritti collegati con la religione, sia quando vengono considerati in conflitto “con l’ideologia secolare prevalente” sia “con posizioni di una maggioranza religiosa di natura esclusiva” (18 Aprile 2008-discorso alle Nazioni Unite).
La Dichiarazione sulla libertà religiosa
Vanno inoltre ricordati autorevoli pronunciamenti formulati, in merito, in ambito cristiano ecumenico, all’interno delle Assemblee generali del Consiglio mondiale delle chiese, a partire dai documenti “Testimonianza cristiana, proselitismo e libertà religiosa” e dalla “Dichiarazione sulla libertà religiosa” emersi dall’Assemblea di Nuova Delhi (1961).
Particolarmente interessante, inoltre, la definizione critica del proselitismo riportata nel primo dei documenti citati, ove viene ritenuto la “corruzione” della testimonianza: essa infatti “è corrotta quando lusinghe, offerte di benefici, una pressione ingiustificata o persino l’intimidazione vengono usati, apparentemente o velatamente, per indurre a una apparente conversione”.
La “Dichiarazione sulla libertà religiosa” ribadisce altresì i principi universali relativi alla possibilità di professare, insegnare e predicare la propria religione in modo pubblico e privato nonché di poterla cambiare senza con questo pregiudicare la propria posizione economica e politica.
E’ significativo osservare, in conclusione, che, al di fuori della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo, per definizione “universale”( ma non da tutte le aggregazioni riconosciuta), in tutti gli altri casi si tratta di documenti elaborati, spesso peraltro dopo lunghi periodi di incomprensioni e conflitti, nell’ambito delle chiese afferenti al cristianesimo o alle religioni maggioritarie, mentre non esiste ancora una sorta di codice corrispettivo accreditato esteso e condiviso dai movimenti religiosi alternativi in generale.
Non è un caso infatti che quello relativo alla libera scelta di entrata e uscita da una aggregazione sia uno degli indici di valutazione del grado di “settarismo” raggiunto dal gruppo stesso, al netto peraltro delle diverse e raffinate tecniche di manipolazione mentale adottate.
*GRIS diocesano Verona
