(Fernando Platania) Il professor Barbero nelle sue giustamente molto apprezzate conferenze sui più svariati temi storici, ha talvolta occasione di richiamare leggi, editti ed altri atti aventi valore giuridico e di inquadrarli nel periodo storico in cui essi sono stati emanati. Nella sostanza, “vede” la storia nel diritto, considerando, peraltro correttamente, che le leggi sono il frutto di determinati momenti storici, destinate a fornire risposte e soluzione ai bisogni che in quel determinato contesto temporale e geografico si sono manifestati.
Si tratta di una prospettiva certamente corretta ma, probabilmente, può essere affiancata, in taluni, non numerosi casi peraltro, da un altro punto di vista.
La storia talvolta determinata da eventi apparentemente irrilevanti
“La storia” talvolta non è conseguenza (solo) di scelte politiche, guerre, lotte fra frazioni, conflitti tra nazioni, alleanze militari, lotte di popolo, rivoluzioni, o sconvolgimenti geografici e demografici, ma può essere determinata anche da altri eventi apparentemente irrilevanti per la storia. Quanto grande sia stato il contributo dell’invenzione della stampa a caratteri mobili alla riforma luterana è dato pacificamente acquisito nella storiografia; ovviamente il ruolo della scoperta dell’America nello spostare il centro del mondo dal Mediterraneo all’Oceano atlantico è evidente a chiunque. Ma perché non porre in relazione lo sviluppo della mobilità individuale (avvenuta attraverso la diffusione delle ferrovie, delle auto, degli aerei ) con quella vocazione diffusa e prorompente alla libertà individuale che ha caratterizzato il mondo dalla seconda parte dell’800 fino alla fine del 900?
Come il diritto ha determinato la storia

Ovviamente ci possono essere eventi destinati ad influenzare il mondo nella sua globalità; altri che, invece, influiscono solo su un più limitato numero di uomini.
L’editto di Caracalla del 212 dC sull’attribuzione della cittadinanza romana a tutti i residenti dell’impero ha avuto una enorme efficacia storica perché di fatto i confini del governo romano rappresentavano una parte cospicua di tutta l’Europa e forse la parte più evoluta del mondo intero.
Ma anche altri testi normativi, sebbene destinati ad operare in una più limitata area geografica hanno avuto una rilevanza universale. La dichiarazione dei diritti dell’Uomo e del cittadino del 26 agosto 1789 approvata dalla Assemblea dei delegati a Versailles durante la Rivoluzione francese è il fondamento di tutte le successive costituzioni democratiche; l’idea stessa di Stato moderno, di diritto, liberale per come noi oggi lo intendiamo nell’Europa comunitaria, nasce da un testo normativo del 1789.

Ma anche nella nostra legislazione è accaduto qualcosa di simile anche se dalle ripercussioni ovviamente minori e circoscritte. Infatti, v’è un testo di legge (che ha appena compiuto 50 anni) che ha, come forse mai nessun’altra legge, influito sui costumi del nostro Paese, determinando o quanto meno fortemente accelerando, un percorso di sviluppo e civiltà che ha comportato una profonda (ancorché non conclusa) evoluzione nei rapporti familiari.
La riforma del Diritto di Famiglia
La legge 19 maggio 1975, n. 151 sulla Riforma del diritto di famiglia ha rappresentato, infatti, una palese e formidabile rottura con il passato. Pochi, oramai, ricordano qual era la disciplina del diritto di famiglia precedente all’entrata in vigora della attuale normativa ma il confronto tra alcune disposizioni possono far comprendere quale profonda innovazione del precedente sistema abbia rappresentato la Riforma del diritto di famiglia.
Gli attuali artt. 143, 143 bis e 144 c.c. (letti durante la celebrazione di tutti i matrimoni aventi effetti civili nel nostro ordinamento) prevedono che con il matrimonio il marito e la moglie acquistino gli stessi diritti e assumano i medesimi doveri, siano tenuti entrambi, in relazione alle proprie sostanze ed alla capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia; la moglie aggiunga al proprio cognome quello del marito e con il marito, in assoluta parità, concordi l’indirizzo della vita familiare fissando la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle, preminenti, della famiglia.
Prima della riforma, l’art. 144 cc prevedeva letteralmente che il marito fosse il capo della famiglia; che la moglie ne assumesse il cognome, che fosse obbligata anche ad accompagnarlo dovunque egli credesse opportuno di fissare la sua residenza e spettava al marito il dovere di proteggere la moglie di tenerla presso di sé e di somministrarle tutto ciò che fosse necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze; la moglie doveva contribuire al mantenimento del marito solo se questi non avesse mezzi sufficienti.
La differenza tra quanto oggi previsto e quanto, invece, disposto (solo fino a cinquant’anni fa) appare evidente anche ai non giuristi.

Ma c’è una disposizione che in realtà segna, a mio avviso, la differenza più profonda.
L’originale art. 144 cc prevedeva che “la moglie seguisse la condizione civile” del marito. La stessa disposizione si trovava nell’art. 131 del codice civile del 1865, il primo dell’Italia unita.
Il vero significato della norma, da un punto di vista giuridico, era assai oscura; non è mai esistita una nozione giuridica di condizione civile personale e, quindi, non era chiaro cosa potesse effettivamente significare e disciplinare. Tuttavia, se all’aggettivo civile si sostituisce quello sociale, la norma da oscura diventa chiarissima; in una epoca in cui la condizione sociale era rappresentata soprattutto dalla rigida e largamente immodificabile collocazione, acquisita per nascita, dai singoli nella società, i matrimoni rappresentavano l’unico strumento di elevazione sociale per le donne che, escluse dal mondo del lavoro in generale e da quello intellettuale in particolare, non avevano altro strumento per l’affermazione della propria personalità; nello stesso tempo un matrimonio tra donne appartenenti a classi sociali elevate con uomini di condizione inferiore veniva, attraverso lo stesso strumento, sanzionato con un chiaro e pesante disfavore sociale.
Nella sostanza, la distinzione in classi era confermata per legge: solo agli uomini, attraverso le professioni, le capacità imprenditoriali, l’abilità personale, era consentito (relativamente) affermarsi in un contesto sociale assai conformista. Alla donna non rimaneva che sposare l’uomo giusto!
Non si pensi che questa fosse una regolamentazione solo italiana. Quella francese non era diversa: nel codice napoleonico, l’art. 217 prevedeva che “la donna, ancorché non sia in comunione o sia separata di beni, non può donare, alienare, ipotecare, acquistare, a titolo gratuito od oneroso, senza che il marito concorra all’atto, o presti il suo consenso in iscritto”. Nella evoluta Francia, nel quale il divorzio era già inserito nel codice civile napoleonico, l’abrogazione dell’autorizzazione maritale è avvenuta solo nel 1965! Anche nel codice civile austriaco era presente una norma siffatta e così pure nel codice civile italiano del 1865.
Nel nostro Paese l’abrogazione della autorizzazione maritale, però, venne disposta con legge del 1919 su proposta del deputato Ettore Sacchi che era stato anche Ministro della Giustizia: con l’art. 7 la donna (che durante la prima guerra mondiale aveva servito la Patria al pari degli uomini persino sul fronte, come aveva dimostrato la crocerossina Margherita Kaiser Parodi seppellita, ventunenne, a Redipuglia insieme a 100.000 soldati), veniva ammessa a pari titolo degli uomini all’esercizio di tutte le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici, restando comunque esclusi gli impieghi giurisdizionali o l’esercizio di diritti e di potestà politiche, o che attenevano alla difesa militare dello Stato. Solo a seguito dell’entrata in vigore di questa legge Lidia Poet, ad esempio, fu ammessa all’ordine degli avvocati di Torino dopo una battaglia lunga trent’anni.
Il voto alle donne e il divorzio
Ed è noto che solo 1945 le donne furono ammesse al voto e solo nel 1963 si aprirono ad esse le porte della magistratura ( dove oggi prevalgono per numero) e nella diplomazia ( dove ricoprono ruoli di assoluto rilievo come Paola Amadei, ambasciatrice italiana a Teheran).
Il dato forse più significativo della Riforma del Diritto di Famiglia è che, probabilmente, i suoi valori non erano ancora pienamente sentiti dagli italiani del tempo. Certo, l’Italia del 1975 era già quella che aveva introdotto il divorzio, abbassato a 18 anni la maggiore età e si apprestava ad introdurre la legge sull’interruzione volontaria della gravidanza, ma il prevalente sentimento sociale sulla famiglia, soprattutto delle persone meno giovani, educati secondo diversi modelli, non coinvolti nelle idee del movimento del ’68 (e che in Italia aveva avuto i suoi prodromi, però, con lo spontaneo concorrere di giovani da tutta l’Europa dopo l’alluvione di Firenze del 1966, come descritto da Marco Tullio Giordana ne “La meglio gioventù) probabilmente non condivideva, nel profondo, i nuovi valori di uguaglianza fra uomini e donne che vi si affermavano, come testimoniato anche da alcuni grandi film della commedia all’italiana di quegli anni, in particolare, Divorzio all’italiana, o Signore e Signori (entrambi di Pietro Germi) che rappresentavano un’Italia non più contadina ma in cui i ruoli delle donne, nel Nord come nel Sud, erano ancora ( si direbbe, naturalmente) assai subalterni.
Ma avere il coraggio di non seguire gli umori ed i sentimenti anche radicati e profondi degli elettori ed anzi immaginare prima, e rendere concreti dopo, attraverso atti normativi ed amministrativi, traguardi di emancipazione, progresso, espansione dei diritti è proprio ciò che più caratterizza la Politica che, come diceva Guccini in “Dio è morto” (canzone, alla sua uscita, censurata dalla Rai ma trasmessa a Radio Vaticana) non può essere solo far carriera.
