Un motivo in più per votare SI

(Legionario) Leggendo l’art. 111 della Costituzione dovremmo tutti credere che la terzietà del giudice costituisca un valore fondamentale del sistema giustizia e, più in generale, del nostro patto di convivenza sociale.

In questo tempo di piena campagna elettorale, nonostante la propaganda, il concetto di “terzietà” ha pacificamente assunto un ruolo di primaria importanza, tanto che dalle parti del “no”, non solo si dice di riconoscerne il valore assoluto, ma si sostiene che la terzietà sarebbe comunque ben garantita dall’assetto ordinamentale attuale e ciò renderebbe addirittura superflua la riforma costituzionale, che saremo chiamati a votare il 22 e 23 marzo.

Però leggendo le massime della sezione disciplinare del Csm, è capitato di imbattersi in una pronuncia, la sentenza n. 137 del 2025, che ha ritenuto di scarsa rilevanza la condotta di un componente del collegio di un Tribunale del Riesame che aveva anticipato al Pm, via Whatsapp, la relativa decisione assunta in camera di consiglio e non ancora depositata.

Ogni commento nel merito di tale ennesimo proscioglimento appare davvero superfluo, ciò che risulta inaccettabile è la palese distonia tra le divulgazioni propagandistiche dei sostenitori del “no” e la realtà reale, che ci consegna rappresentazioni concrete di una struttura bilaterale del nostra sistema attuale, che vede giudici e pubblici ministeri schierati dalla stessa parte, con la conseguente mortificazione del principio di terzietà del giudice e di parità delle parti, la cui violazione, anche in questo caso, è stata incredibilmente liquidata come un fatto di scarsa rilevanza.

Ciò conferma, qualora ce ne fosse ulteriore bisogno, che è venuto il tempo di cambiare e di consegnare al nostro Paese un modello di giustizia imperniato sulla figura di un giudice terzo, imparziale e autorevole, così come terzo, imparziale e autorevole deve essere anche il giudice disciplinare dei magistrati, unica categoria di pubblici funzionari in cui gli eletti devono giudicare i loro elettori. L’Alta Corte prevista dalla riforma, organo di garanzia realmente terzo e imparziale, renderà il giudizio disciplinare effettivo, senza alcuna limitazione delle garanzie difensive dei singoli incolpati che, anzi, col nuovo sistema avranno a disposizione due gradi di merito e uno di legittimità ma, finalmente, nessuna contaminazione tra loro.