(Angelo Paratico) Referendum Costituzionale. Stiamo attendendo la data per le votazioni sulla riforma della Giustizia, ma pensiamo che sarà il 22 marzo 2026, anche se manca una conferma. Un punto chiave da sottolineare è che non servirà il quorum; dunque, perché il sì vinca basterà un voto in più rispetto al no. Pertanto, l’introduzione nella Costituzione della separazione delle carriere dei magistrati potrà essere approvata o respinta senza dover raggiungere la metà degli aventi diritto al voto, che nei referendum abrogativi vien fissato al 50 per cento più uno.

I referendum abrogativi vengono disciplinati dall’articolo 75 della Costituzione. La norma stabilisce che il risultato del referendum è valido solo se «ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto». Questo limite fu introdotto dai costituenti per evitare che una minoranza di elettori possa cancellare una legge approvata dal Parlamento, sfruttando la scarsa affluenza alle urne e così il quorum fu concepito come una forma di tutela della volontà parlamentare.
Il discorso è diverso per i referendum confermativi, come quello costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati, regolati dall’articolo 138 della Costituzione. In questo caso, il referendum non serve a cancellare una legge esistente, ma interviene alla fine di un procedimento parlamentare già lungo, articolato e completato.

Detto in parole semplici, il referendum confermativo non è un’iniziativa dei cittadini – o di un gruppo di parlamentari – per cambiare la Costituzione, ma uno strumento di controllo che permette agli elettori di avere l’ultima parola su una riforma già approvata dai loro rappresentanti in Parlamento. È questa posizione “a valle” del processo che spiega perché, a differenza del referendum abrogativo, non sia previsto alcun quorum.
Durante le discussioni fra i padri costituenti vi fu chi propose lo scioglimento delle Camere prima della modifica costituzionale, una norma vista bene anche da Luigi Einaudi, ma alla fine passò la proposta del on. Tomaso Perassi, esponente del Partito Repubblicano Italiano, e dopo giorni di discussioni, l’assemblea l’approvò il 16 gennaio 1947. Tale norma abbandonava definitivamente lo scioglimento automatico del Parlamento e introduceva il meccanismo attuale: doppia approvazione conforme di Camera e Senato e poi referendum solo se la maggioranza raggiunta è inferiore ai due terzi.

