Serpelloni:”con questa sentenza più rischio sulle strade e diritti sbilanciati” – art. 187 del Codice della strada
Con la sentenza del 29 gennaio sulla legittimità dell’art. 187 del Codice della strada la Corte Costituzionale ha stabilito che possa essere punito solo chi si sia posto alla guida in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Nel 2024 il Parlamento, data la difficoltà oggettiva di dimostrare lo “stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto” sostanze stupefacenti, aveva ritenuto sufficiente (applicando il cosiddetto “principio di precauzione” come indicato dall’OMS per le politiche di prevenzione e protezione della popolazione) “l’aver assunto” sostanze stupefacenti, dimostrabile invece con un semplice test positivo.
Il principio di precauzione in ambito sanitario impone alle autorità di adottare misure protettive contro rischi potenziali per la salute pubblica, anche quando la prova del pericolo non è ancora completa o certa ma molto probabile. È uno strumento di gestione del rischio che mira a tutelare la popolazione prevenendo i probabili danni prima che si verifichino. Esattamente come nel caso di guidare drogati e risultare positivi al test, con o senza alterazioni apparenti e rilevabili da personale non medico come gli agenti di polizia.
A questo proposito abbiamo sentito il parere di uno dei massimi esperti della materia, il veronese dott. Giovanni Serpelloni, Direttore medico del Neuroscience Clinica Center & TMS Unit. Italy; già capo del Dipartimento Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Socio onorario delGruppo Tossicologi Forensi Italiani-GTFI.

«La recente sentenza della Corte Costituzionale sulla guida dopo l’uso di sostanze stupefacenti, purtroppo rischia di produrre un aumento concreto del rischio sulle strade». Lo afferma Giovanni Serpelloni, Medico neuroscienziato, direttore del Neuroscience Clinical Center ed ex capo del Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio, commentando la decisione n. 10/2026 sull’articolo 187 del Codice della Strada.
Secondo Serpelloni, gli effetti pratici della nuova interpretazione saranno tre: « una riduzione della percezione del rischio di essere sanzionati da parte dei consumatori di droghe, una maggiore probabilità di incontrare conducenti positivi alle sostanze e uno sbilanciamento nella tutela dei diritti delle persone che non assumono droghe e che circolano legittimamente sulle strade».

«La Costituzione – sottolinea – non tutela solo i diritti del soggetto controllato, ma anche il diritto fondamentale alla salute e alla sicurezza della collettività. Pedoni, ciclisti e automobilisti non consumatori hanno diritto a non essere esposti a un rischio evitabile. Qui mi sembra essere stato preso poco in considerazione».
Nel documento tecnico-scientifico che accompagna il commento, Serpelloni richiama anche evidenze neuroscientifiche consolidate. «Studi di neuroimaging del National Institute on Drug Abuse, coordinati da Nora Volkow, dimostrano che l’uso di cocaina e di altre sostanze può determinare alterazioni funzionali dei circuiti cerebrali decisionali e di controllo anche oltre 90–100 giorni dalla sospensione, quando i test tossicologici risultano già negativi».
«Questo significa – spiega – che un soggetto può apparire clinicamente “non alterato” ed essere formalmente negativo agli esami, ma non essere ancora neurofunzionalmente ben funzionante ed equivalente a un soggetto sobrio e che non usa sostanze. Questo soprattutto in condizioni di stress e imprevisto alla guida».

Secondo Serpelloni, pretendere la dimostrazione di uno “stato di alterazione pericolosa” o di un pericolo concreto caso per caso «chiede alla scienza ciò che non è in grado di fornire in modo affidabile e applicabile sul campo», con il rischio di indebolire la deterrenza di guidare drogati e aumentare il contenzioso giudiziario.
Da qui la proposta di un cambio di paradigma: «In assenza di incidente in atto, la semplice scoperta di guida dopo uso di sostanze dovrebbe essere gestita in ambito amministrativo e sanitario, valorizzando l’articolo 119 del Codice della Strada sui requisiti di idoneità alla guida che dovrebbe essere permanente. Il penale va riservato ai casi in cui dall’uso di sostanze derivino danni con lesioni o morte».
«Non si tratta di limitare diritti dei consumatori di droghe (come qualcuno ha eccepito) – conclude – ma di riequilibrarli, tutelando anche e forse prima di tutto anche il diritto costituzionale alla sicurezza e alla salute di chi non consuma sostanze e vuole utilizzare la strada in sicurezza».
