Salve centinaia di aziende veronesi

Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2026, l’INPS ha fornito le prime istruzioni operative sulle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026 riguardo al Fondo di Tesoreria per il trattamento di fine rapporto (TFR) dei lavoratori dipendenti del settore privato.

Le modifiche riguardano soprattutto le aziende obbligate a versare le quote di TFR maturate al Fondo gestito dall’Istituto.
La novità principale riguarda il criterio con cui si stabilisce se un datore di lavoro è obbligato a versare le quote di TFR al Fondo di Tesoreria. In passato contava soprattutto il numero di dipendenti nel primo anno di attività dell’azienda. Con la nuova normativa, invece, la soglia può essere raggiunta anche negli anni successivi.

Le soglie previste saranno progressive per il biennio 2026–2027, l’obbligo c’è per le aziende con almeno 60 dipendenti di media annua, per il triennio 2028–2031, la soglia è fissata a 50 dipendenti e dal 2032, c’è l’obbligo per le aziende con 40 dipendenti o più.
Il requisito dimensionale viene calcolato sulla media dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente. Ad esempio, per stabilire se un’azienda deve versare il contributo nel 2026, si considera la media dei dipendenti nel 2025.

Se un’azienda supera la soglia nel corso di un anno, l’obbligo di versamento scatterà dall’anno successivo. Un’impresa che nel 2026 raggiunge una media di almeno 60 dipendenti dovrà quindi iniziare a versare le quote al Fondo a partire da gennaio 2027.
Una volta maturato l’obbligo, eventuali riduzioni successive del personale non fanno cessare il versamento.

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Le nuove regole del TFR valgono solo per i privati, escluse colf e badanti

La disciplina riguarda i lavoratori del settore privato per i quali si applica l’articolo 2120 del codice civile sul TFR. Restano esclusi i lavoratori domestici i dipendenti delle pubbliche amministrazioni (salvo specifiche eccezioni).
Il versamento al Fondo di Tesoreria avviene quando il lavoratore non aderisce a forme di previdenza complementare e decide di mantenere il TFR secondo il regime ordinario.


La quota di TFR da versare al Fondo viene calcolata ogni mese applicando alla retribuzione utile un’aliquota del 7,41% (1/13,5), come previsto dal codice civile.Da questo importo va sottratto il contributo dello 0,50% destinato al finanziamento del sistema di garanzia del TFR.
Il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga, con le stesse modalità della contribuzione previdenziale.

Le aziende che versano il TFR al Fondo di Tesoreria continuano a beneficiare di alcune misure compensative, tra cui: l’esonero dal contributo al Fondo di garanzia TFR.

Il punto importante, chiarito dal l’interpretazione autentica fornita grazie al supporto del deputato Erik Umberto Pretto della Lega, è che il versamento riguarda solo il TFR maturato da quando scatta l’obbligo, non quello accumulato negli anni precedenti, che resta accantonato in azienda, salvando così centinaia di imprese veronesi e venete da un’uscita finanziaria importante ed improvvisa. Un toccasana per la nostra industria in un momento già delicato e difficile, visto il contesto di incertezza e di crisi sotto il profilo energetico e produttivo