Il Giudice di Pace di Verona ha emesso un’importante decisione a tutela dei consumatori. Precisamente con la sentenza n. 94/2026, è stata accertata la responsabilità di Booking.com in una vicenda che ha visto un consumatore veronese subire un grave disservizio durante un viaggio a Madrid.
La vacanza andata male
Il consumatore aveva prenotato tramite la piattaforma Booking.com un pacchetto comprendente volo A/R e soggiorno presso una struttura indicata come “Mini Studio Lovely Gran Via”, per il periodo dal 25 al 28 ottobre 2024. Il giorno della partenza, giunto in aeroporto, scopriva che le date del volo erano state modificate senza aver ricevuto alcuna comunicazione. La compagnia aerea aveva infatti inviato l’avviso a un indirizzo email creato dalla piattaforma stessa, ma tale informazione non era mai stata inoltrata al cliente.
A ciò si aggiungeva un ulteriore grave disservizio: Booking.com non provvedeva né ad aggiornare la prenotazione dell’alloggio né ad assistere il consumatore nella gestione della situazione. Arrivato a destinazione, il viaggiatore non riusciva a trovare la struttura prenotata, risultata di fatto irreperibile anche a causa di indicazioni incomplete e imprecise. Era quindi costretto a reperire un alloggio alternativo con ulteriore esborso economico e significativo disagio.
Nonostante i numerosi reclami presentati (tramite portale, piattaforma ODR e PEC), la piattaforma non forniva alcun riscontro.

La decisione del Giudice
Il Giudice di Pace di Verona ha stabilito che Booking.com, pur operando come intermediario, è soggetta a precisi obblighi informativi e di verifica nei confronti del consumatore. In particolare, la sentenza chiarisce che la piattaforma deve garantire l’affidabilità delle informazioni pubblicate; è tenuta a informare tempestivamente il cliente; non può sottrarsi alle proprie responsabilità tramite clausole vessatorie, dichiarate inefficaci.
Il Giudice ha quindi riconosciuto il rimborso delle somme relative al soggiorno non usufruito oltre ad un risarcimento di 600 euro per danno da vacanza rovinata, per il disagio e lo stress subiti.
La posizione di Adiconsum Verona
“Questa sentenza rappresenta un precedente importante – commenta Adiconsum Verona – perché conferma che anche le piattaformedigitali devono rispondere delle informazioni e dei servizi offerti. Il consumatore ha diritto a un’esperienza sicura e coerente con quanto acquistato, e non può essere lasciato solo in presenza di disservizi così rilevanti.”
Adiconsum Verona invita i cittadini a segnalare situazioni analoghe e a far valere i propri diritti.
