Documentazione fotografica e cosa dice la legge

(Claudio Beccalossi) Ha scatenato la solita gazzarra delle opposizioni l’annuncio della premier Giorgia Meloni, il 20 settembre scorso, durante il suo intervento nella giornata conclusiva di Fenix (kermesse di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia, tenutosi presso il laghetto dell’EUR, a Roma), a trattare quanto prima in Consiglio dei ministri, tra l’altro, un provvedimento per vietare burqa e niqāb all’interno delle scuole

Donne in niqab in centro a Verona. 1
Donne in niqāb in centro a Verona

Il tema, più in generale, tocca le donne musulmane che indossano i due particolari abbigliamenti fortemente connessi alle correnti più ultra-conservatrici e radicali dell’Islam, anche se il Corano non menziona e nemmeno obbliga il burqa e il niqāb, semmai una generica “modestia

Col niqab in piazza Bra. 4

nel vestire”.

Il termine burqa (arabizzazione della parola persiana purdaparda -. cioè “cortina”, “velo”, come per l’ḥijāb) circoscrive due vestiari: il primo consiste in una sorta di velo che cela la testa intera e che consente la vista tramite un pertugio all’altezza degli occhi lasciati scoperti o che fa vedere occhi e bocca, quest’ultima nascosta da una “mascherina” (tipo il bandar burqa). Il secondo, detto anche burqa completo o burqa afghano, è un vestito, abitualmente di colore nero o blu, che occulta l’intera figura, dalla testa fin quasi ai piedi. Una retina all’altezza degli occhi “concede” parzialmente di guardare senza far vedere gli occhi. 

Donne in niqab in centro a Verona. 2
Donne in niqāb alla Casa di Giulietta

Il niqāb, a sua volta, contraddistingue un velo caratteristico della tradizione araba preislamica ed in quella islamica. Viene associato al wahhabismo, forma rigorosa di salafismo, corrente fondamentalista originaria dell’Arabia Saudita e diffusa in vari Paesi del Golfo Persico. Cela il corpo intero della donna, volto incluso, concedendo solo gli occhi scoperti.

Donne in niqab in centro a Verona. 4
Donne-in-niqab-in-centro-a-Verona.

La maggior parte delle musulmane fedeli ai propri costumi, però, preferisce il ḥijāb, con vocabolo utilizzato in genere per identificare il “velo islamico” e, cioè, la tipologia di velo che soddisfa il minimo di velatura delle donne secondo i canoni della giurisprudenza islamica. Il vocabolo arabo di riferimento, come già accennato, deriva dalla radice “rendere invisibile, celare lo sguardo, nascondere, coprire” e, nella fattispecie, allarga il significato ad ogni forma di separazione che dissimula allo sguardo o separa un soggetto od un oggetto.

Donne in niqab in centro a Verona. 5
Donne in niqāb in via Mazzini

 

Il chador o chadar (dal persiano ciâdar, “velo”, “mantello”) è l’indumento tradizionale femminile iraniano, simile ad una mantella e ad un foulard, indossato in pubblico dalle donne. È formato da una stoffa semi circolare che ricopre il capo e le spalle, chiuso sotto il mento, con il viso libero. Nell’uso popolare si componeva di foulard (ruwsan), blusa (piraahan) e gonna (daaman) od una gonna sopra dei pantaloni (shalwaar). 

Col niqab in piazza Bra. 3
Col niqāb in piazza Bra

Se donne infilate in un burqa, ristretto in nazioni come l’Afghanistan (dove viene imposto per legge) ed il Pakistan (privo d’uno specifico obbligo legislativo), è impossibile vederne in giro per Verona, quote rosa in niqāb capitano in città, soprattutto (se non esclusivamente) per turismo, al seguito dei loro mariti. Le foto del servizio lo documentano…

Musulmane vestite col niqab. 3
Musulmane vestite col niqāb

La vigente legislazione sul velo integrale 

Indossare un velo integrale non è reato in Italia e solo qualche sporadica ed isolata ordinanza municipale ne ha disposto la proibizione punibile con sanzioni amministrative. Ciò in merito alla vigente Legge 152/1975 (ed alla successiva Legge 155/2005) relativa alle norme di Pubblica Sicurezza. L’art. 5 afferma: “È vietato l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l’uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino”. 

Riguardo alla puntualizzazione “senza giustificato motivo” ha già fornito indicazioni il Consiglio di Stato (sentenza n. 3076/2008), ritenendo la matrice religiosa e/o culturale una valida ragione per poter circolare indossando un burqa, un niqāb od o un altro genere di velo islamico che copra il viso.

Gruppo con chador
Gruppo con chador.

La legge citata mira alla tutela dell’ordine pubblico, evitando che l’uso di caschi o di altri mezzi di camuffamento abbia lo scopo d’evitare il riconoscimento. In ogni caso, il divieto assoluto persiste unicamente durante eventi in luogo pubblico od aperto al pubblico, a parte quelle di carattere sportivo che ne prevedano l’uso. In altre circostanze, rendere difficoltoso il proprio riconoscimento è vietato solo se avviene, appunto, “senza giustificato motivo”. 

Il caso del “velo che copre il volto”, in genere non vuole evitare il riconoscimento ma rappresenta una forma di tradizione popolare, culturale, religiosa. Se interpellata, alla magistratura non compete l’attribuzione di giudizi sull’utilizzo del velo, nemmeno la verifica se si tratti effettivamente o meno d’una propria, caratteristica manifestazione e men che meno il controllo della sincerità del particolare utilizzo. Semmai, può esaminare dalla visuale giuridica se l’adozione del velo sia un espediente per non farsi riconoscere senza giustificato motivo.

Il caratteristico ḥijab. 1
Il caratteristico ḥijāb

In definitiva, l’art. 5 della Legge 152/1975 permette che una donna porti il velo per scopi popolari, culturali, religiosi. Le priorità di pubblica sicurezza appartengono al divieto imposto d’utilizzo durante manifestazioni ed all’obbligo di sottoporsi all’identificazione e alla rimozione del velo, se necessario. L’interpretazione non esclude che in certi luoghi o da parte di specifici ordinamenti possano essere considerate, anche in forma amministrativa, regole comportamentali diverse incompatibili con il nominato utilizzo, purché abbiano una ragionevole e legittima giustificazione per precise esigenze.