(Giorgio Massignan) Tra meno di un anno torneremo a votare per l’amministrazione comunale. Uno dei temi più dibattuti è quello della sicurezza. Non si può negare che Verona stia subendo una serie di fatti violenti che rendono la città meno vivibile. Rapine nei negozi e nelle case private, gruppi di giovani violenti che aggrediscono brutalmente e in branco i soggetti più deboli, violenza nei confronti delle donne, ed altro ancora.

Parte della cittadinanza e soprattutto le forze politiche d’opposizione, accusano l’amministrazione comunale di non essere intervenuta adeguatamente per riportare sicurezza e tranquillità a Verona. Ma si tratta di una responsabilità del Comune?
L’articolo 117 della Costituzione: la materia di ordine pubblico e sicurezza spetta esclusivamente allo Stato
L’articolo 117 della Costituzione stabilisce che la materia di “Ordine pubblico e sicurezza” spetta esclusivamente allo Stato. In Italia, la gestione dell’ordine pubblico e la contrapposizione a coloro che commettono reati penali violenti, competono al Prefetto, al Questore, alle Forze di Polizia dello Stato e ai Carabinieri.
Il sindaco controlla la Polizia Locale, ha competenza sulla viabilità, sul rispetto dei regolamenti comunali, sul decoro urbano e, in base al Decreto Minniti del 2017, ha specifici poteri amministrativi e di prevenzione della micro-criminalità, ma non ha poteri di polizia giudiziaria penale.

Alcuni articoli della Costituzione e delle leggi preposte, stabiliscono molto chiaramente che entro 48 ore l’arresto deve essere trasmesso al Giudice (GIP) e, entro le successive 48 ore, si deve svolgere l’udienza di convalida. Se questo passaggio non avviene nei tempi stabiliti, l’arrestato deve essere scarcerato automaticamente.
La custodia cautelare
La custodia cautelare in carcere prima del processo è un’eccezione, non la regola. Per poter applicare la misura del carcere cautelare o degli arresti domiciliari prima della sentenza, il Codice di Procedura Penale richiede che si proceda per reati puniti rispettivamente con un massimo di 5 anni e con almeno 4 anni di reclusione.
Inoltre, il Magistrato non può richiedere la custodia in carcere o gli arresti domiciliari in attesa del processo, se non rileva almeno uno di queste tre condizioni: pericolo di fuga; inquinamento delle prove; reiterazione del reato. Purtroppo, non è raro che, un soggetto da poco scarcerato, ricada nello stesso reato.

Per i reati con pene inferiori come furti semplici, lievi lesioni, piccoli danneggiamenti, la legge vieta al Giudice di applicare la custodia cautelare in carcere in attesa del processo.
Concludendo, il tema della sicurezza dovrebbe essere esaminato a livello governativo, trovando le soluzioni ad una situazione che sta esplodendo. Trattare questo argomento per la campagna elettorale comunale non ha senso, si tratta di pura demagogia.
