Dal 15 ottobre divieto no KAT

Da lunedì 15 ottobre entra in vigore su tutto il territorio comunale il divieto di circolazione per i veicoli non catalizzati. Il fermo del traffico sarà in vigore dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, dal 15 ottobre al 14 dicembre 2012 e, dopo una pausa per le festività natalizie, dal 7 gennaio al 17 maggio 2013, con esclusione delle festività infrasettimanali. Chi non può [//]circolare: – i veicoli a benzina “non catalizzati” Euro 0, cioè non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive direttive; -i veicoli diesel Euro 0 ed Euro 1, cioè non omologati ai sensi della direttiva 94/12/CE e successive direttive; -i motoveicoli e ciclomotori Euro 0, cioè non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE. Chi può circolare – i veicoli a benzina catalizzati almeno Euro 1, cioè le autovetture generalmente immatricolate dal 1/1/1993 che hanno la marmitta catalitica e l’alimentazione a iniezione; – i veicoli diesel almeno Euro 2, cioè gli autoveicoli immatricolati generalmente a partire dal 1° gennaio 1997; -i motoveicoli e ciclomotori almeno Euro 1, cioè ciclomotori e motocicli conformi alla direttiva 97/24 CE cap. 5 e successive. Deroghe Sono escluse dal divieto, e quindi possono circolare, le seguenti categorie di veicoli: 1. autoveicoli ad emissione nulla, cioè con motore elettrico; 2. autoveicoli con motore ibrido, elettrico e termico; 3. autoveicoli con motore alimentato a metano o g.p.l.; 4. autobus adibiti al servizio pubblico di linea compresi i mezzi di servizio; 5. veicoli che effettuano car pooling, ossia trasportano almeno tre persone a bordo se omologati a quattro o più posti, oppure con due persone a bordo se omologati a due posti; 6. veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato, da provarsi con documento di trasporto; 7. veicoli al servizio di portatori di handicap, muniti di contrassegno, e di soggetti affetti da gravi patologie, debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti (strutture ospedaliere e commissioni ASL), ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse; 8. veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure e analisi programmate (da documentare con autocertificazione), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso; 9. veicoli di operatori sanitari e assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell’Ente per cui operano che dichiari che l’operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l’assistenza domiciliare è indispensabile, nonché veicoli di persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (da documentare con autocertificazione); 10. veicoli di servizio e i veicoli utilizzati per assolvere ai compiti d’istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, i Corpi e Servizi di Polizia Municipale e Provinciale, le Forze di Polizia, i Vigili del Fuoco, le Forze Armate, gli altri Corpi armati dello Stato; 11. veicoli utilizzati per assicurare la produzione e distribuzione di energia nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; 12. veicoli utilizzati per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; 13. veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme; 14. veicoli utilizzati per assicurare i servizi manutentivi di emergenza (da documentare con autocertificazione); 15. veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione; 16. veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell’ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario all’andata e al ritorno; 17. veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione; 18. veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-lavoro e viceversa per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea (da documentare con autocertificazione); 19. tutti i veicoli limitatamente ai percorsi casa-1^ fermata del servizio di trasporto pubblico, distante oltre 900 metri (da documentare con autocertificazione); 20. veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero, muniti di titolo autorizzatorio; 21. veicoli partecipanti ai cortei del carnevale; 22. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all’art. 60 del Nuovo Codice della Strada, in possesso dell’attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registi storici, e ai veicoli con targa A.S.I. o di Registro esposta; 23. veicoli classificati macchine agricole ai sensi dell’art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, limitatamente ai residenti nel comune di Verona; 24. veicoli con targa estera intestati a persone residenti all’estero. Dove non si può circolare Le disposizioni si applicano a tutto il territorio comunale. Dove si può circolare La circolazione è consentita esclusivamente nei seguenti tratti stradali: • Tangenziale Est (da via Valpantena all’altezza dello svincolo di Poiano fino al raccordo verso il casello autostradale di Verona Est e la vicina Tangenziale Sud); • Tangenziale Sud (dal raccordo del casello autostradale di Verona Est sino a quello del casello di Verona Nord); • tratti autostradali ricadenti in territorio comunale; • itinerario verso la Fiera di Verona, limitatamente al seguente percorso: uscita dalla tangenziale sud, casello Autostradale di Verona Sud, viale delle Nazioni, largo del Perlar, viale del Lavoro fino al piazzale della Fiera, per il percorso più breve (in andata e ritorno) compresa l’area di parcheggio di via Scopoli; • itinerario verso i parcheggi dello Stadio comunale “Marcantonio Bentegodi” e del Palazzetto dello Sport “Città di Verona” limitatamente al seguente percorso: casello autostradale di Verona Nord lungo la mediana di Verona con uscita obbligatoria allo svincolo che conduce ai parcheggi dello Stadio (in andata e ritorno). Sanzioni Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi della Legge n. 120/2010 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale – Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992”, da 155 euro a 624 euro. Le nuove norme del Codice della strada (Legge 120/2010) comportano anche la sospensione della patente nel caso di due sanzioni nel biennio. Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail